Accessibilità - Legge n°4 del 9-1-2004 (Legge Stanca)
In Italia i principali riferimenti normativi sull’accessibilità dei contenuti web sono:
- La legge n° 4 del 9-1-2004 (legge Stanca) “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”
- Il regolamento attuativo previsto dall’articolo 10 della legge Stanca, “Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, 4 per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”
- Il decreto 08-07-2005 - Decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, 8 luglio 2005 “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici”.
- la Deliberazione CNIPA 15 settembre 2005 “Istituzione dell’elenco dei valutatori di cui all’art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, e definizione delle modalità tecniche per la tenuta (deliberazione n. 25/2005)”
Mentre il regolamento attuativo contiene i principi generali ed alcuni riferimenti sulla valutazione e le modalità di assegnazione del logo ai siti controllati dalle pubbliche amministrazioni, il decreto 8-7-2005 contiene una serie di requisiti tecnici fondamentali per migliorare l’accessibilità ai servizi ed alle informazioni da parte di tutti i cittadini, con particolare attenzione ai disabili.
Sarebbe sbagliato, però, considerare l’accessibilità un requisito fondamentale solo a garantire la fruizione delle informazioni per i soggetti disabili, anche se è chiaramente un motivo importante che ne ha favorito l’attenzione dei legislatori.
Estrapoliamo dal resto i criteri ed i principi generali per l’accessibilità iscritti nell’articolo 2 del regolamento citato:
Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici che presentano i seguenti requisiti:
a) accessibilità al contenuto del servizio da parte dell’utente;
b) fruibilità delle informazioni offerte, caratterizzata anche da:
2) efficienza nell’uso, assicurando, fra l’altro, la separazione tra contenuto, presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce, nonché la possibilità di rendere disponibile l’informazione attraverso differenti canali sensoriali;
3) efficacia nell’uso e rispondenza alle esigenze dell’utente, assicurando, fra l’altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzato per l’accesso;
4) soddisfazione nell’uso, assicurando, fra l’altro, l’accesso al servizio e all’informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per l’utente;
c) compatibilità con le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull’accessibilità dell’Unione Europea, nonché nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore, quali l’International Organization for Standardization (ISO) e il World Wide Web Consortium (W3C).
Il punto 3 esplicita chiaramente un altro requisito di fondamentale importanza affinché ai cittadini sia garantita non solo la fruizione delle informazioni, ma anche la possibilità di accedervi qualsiasi sia lo strumento utilizzato, evitando quindi situazioni purtroppo molto frequenti nei quali si obbliga l’acquisto di un determinato dispositivo hardware o software per una mancanza di aderenza agli standard internazionali ed alle linee guida descritte dai consorzi.
Il software open source nasce e si diffonde anche dall’esigenza di una maggiore aderenza agli standard a scapito dell’uso di formati di dati proprietari, non standard, che impediscono di fatto il soddisfacimento del requisito numero 3 del punto b citato. Anche per questo motivo la sua diffusione sulle applicazioni web e l’aderenza agli standard del W3C di quasi tutti i sistemi per la gestione dei contenuti sono qualità indiscusse del Software Free ed Open Source (di seguito FOSS).


